Varie possono essere le combinazioni di categorie di dipendenti, la più scontata è quella prevista dalla classificazione civilistica suddivisa in dirigenti, quadri, impiegati, operai. È importante, però, notare che il criterio della destinazione ad una determinata categoria viene rispettato nel momento in cui tutti gli appartenenti a quella categoria possono accedere a misure di welfare messe a loro disposizione, anche se poi in concreto dovessero decidere di non goderne.
Va da sé che tutti i lavoratori dipendenti o categorie di essi sono destinatari di misure di welfare, ma la realtà aziendale come è noto è costituita non solo da lavoratori dipendenti ma anche da altre tipologie di lavoratori, come collaboratori, tirocinanti o somministrati.
Benché il tirocinio non sia considerato lavoro dipendente si ritiene che anche i tirocinanti possano essere destinatari di misure di welfare visto il presupposto che l’indennità economica di tirocinio è assimilabile ai redditi di lavoro dipendente secondo l’art. 50, c. 1 TUIR. Partendo da questo assunto, quindi, i beni e servizi erogati secondo le modalità dell’art. 51 TUIR vengono esclusi dalla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Stesso criterio può valere anche per i collaboratori coordinati e continuativi e gli amministratori. Innanzitutto, possono configurare una categoria ben specifica di destinatari di forme di welfare, e come per i tirocinanti, anche il reddito percepito da questi soggetti è assimilato a quello da lavoro dipendente.
Un’altra tipologia di lavoratori che può essere presente in azienda sono i lavoratori somministrati. Questi lavoratori se in possesso dei requisiti previsti dal piano welfare per i lavoratori dipendenti dell’utilizzatore, e a parità di mansioni, trattamento economico e normativo hanno diritto ad essere ricompresi tra i destinatari del piano welfare. Non essendo lavoratori direttamente assunti dall’azienda erogatrice di welfare, però, questo verrà erogato dall’agenzia di somministrazione dopo che l’azienda utilizzatrice comunicherà all’agenzia di somministrazione i riferimenti del piano.
In linea generale, quindi, qualora vi siano le condizioni legate all’inserimento di un piano welfare tutti i prestatori di lavoro possono essere soggetti all’erogazione dello stesso.