Piccoli passi per incentivare l’adozione del lavoro agile
Mentre si è discusso sul piano giuslavoristico su alcune modifiche alla legge 81/2017, ad oggi non attuate, con la Legge di Bilancio 2021 si è portato il lavoro agile nel Piano Nazionale Transizione 4.0.
Addirittura tale estensione parte retroattivamente facendo rientrare gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa all'attuazione di modalità di lavoro agile realizzati a partire dal 16 novembre 2020 e sino al 30 giugno 2022.
Operativamente viene quindi incluso con il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (sostitutivo di Impresa 4.0 e Industry 4.0) delle agevolazioni di natura fiscale; la L. 178/2020 prevede infatti un credito di imposta stabilito in misura variabile in base al tipo di beni agevolabili.

Per l'investimento in beni materiali e immateriali è previsto un credito del 15% per quanto attiene gli strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile. Escludendo le iniziative regionali o connesse ad enti bilaterali di natura contrattuale, si tratta della prima vera misura volta ad agevolare il lavoro agile. Abbiamo già più volte sottolineato come un processo di introduzione dello smart working in azienda si debba fondare su tre direttive in particolare:
- La cultura aziendale, con una ridefinizione degli strumenti di misurazione delle prestazione e con una regolamentazione apposita per il lavoro agile;
- Gli spazi aziendali, con la conformazione anche dello spazio fisico ad una dinamica più agile;
- La tecnologia, con un investimento in hardware e software volto a supportare la nuova introduzione.

Questo credito risulta quindi importante per accompagnare questo periodo di passaggio da una modalità emergenziale ad una, speriamo, ordinaria modalità di lavoro agile.
Tale passaggio è poi accompagnato dalla necessità di scavallare il termine del 31 marzo quale limite per l’applicazione dello smart working semplificato.
Il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente mediante compensazione, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.
Un piccolo passo verso una effettiva transizione delle modalità lavorative.