L’Agenzia delle Entrate, con interpello 176/2021, fornisce chiarimenti legati all’applicazione della tassazione agevolata ai premi di risultato.
Il quesito nasce dall’intenzione di un’azienda di attivare in favore dei propri dipendenti un sistema di retribuzioni premiali collegate ad incrementi di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione con allocazione della imposta sostitutiva al 10% ma il dubbio dell’applicabilità sorge in riferimento alla mancanza interna di rappresentanze sindacali (RSA/RSU) e dalla impossibilità di aderire ad un accordo di livello territoriale per il proprio settore.
Date le premesse l’azienda intendeva procedere con una trattativa con rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Territorio inesplorato: infatti questa possibile procedura non è disciplinata normativamente né è stata oggetto di documenti di prassi. Proprio per questo motivo viene interpellata l’Agenzia delle Entrate che risponde affermativamente sulla possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 10%.
Vediamo l’iter. Prima di tutto con circolare ADE 28/2016 è stato precisato che l’espressa menzione dei contratti aziendali o territoriali esclude dall’agevolazione gli elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro. Con la successiva circolare n.5/E del 2018 è stato chiarito che in assenza di RSA/RSU l’azienda potrà recepire il contratto collettivo territoriale di settore per applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale. Ma in caso non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, l’azienda potrà adottare il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà, purché ne dia comunicazione ai lavoratori. Se poi leggiamo il combinato disposto della Legge di stabilità 2016 e dell’art. 51 del DL 81/2015 vi è individuazione tra i contratti collettivi legittimati ad integrare la disciplina dell’erogazione del premio di risultato anche i contratti collettivi aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e non solo quelli stipulati dalle loro RSA ovvero RSU.
Per tutti i motivi sopra riportati la risposta dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, chiarisce che non sussistono particolari motivi ostativi alla possibilità nel caso proposto di applicare l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme da erogare ai propri dipendenti a titolo di premio di risultato (e ove venisse predisposto un sistema di welfare aziendale, anche al regime fiscale previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR), corrisposte in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all’azienda.

Per favorire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori dell’azienda, l’Agenzia ritiene che il contratto aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali esterne potrà essere oggetto di una comunicazione scritta da inviare a tutti i dipendenti, senza che sia necessaria l’acquisizione della firma per accettazione da parte di questi ultimi, sempre che sia presente una modalità che ne provi l’avvenuta trasmissione agli interessati. Una volta effettuata la comunicazione e comunque entro 30 giorni dalla sottoscrizione, l’azienda dovrà procedere al deposito del contratto, tramite procedura telematica sul portale del Ministero.
L’Agenzia, infine, precisa che una società priva di rappresentanze sindacali potrebbe anche scegliere di recepire il contratto territoriale di settore stipulato in altra regione, sempre che lo stesso sia compatibile con la propria realtà aziendale.