People Management

Didattica a distanza e congedi: facciamo il punto

Gli strumenti a disposizione dei dipendenti per la DAD

Il Decreto Legge n. 30 dello scorso 13 marzo disciplina la DAD (didattica a distanza) regolamentando le nuove restrizioni che ci accompagneranno nelle prossime settimane.

Facciamo il punto su come i lavoratori che hanno figli impegnati in questa metodologia di insegnamento possono comportarsi.

L’art. 2 al comma 1 agevola l’utilizzo dello smart working per il genitore lavoratore dipendente con figli di età inferiore a 16 anni convivente, in modo alternativo all’altro genitore per la durata della sospensione dell’attività didattica in presenza ma anche in caso di infezione da COVID-19 del figlio oppure della quarantena del figlio disposta dall’ASL per contatti a rischio ovunque avvenuti.

Nel caso in cui, invece, il figlio sia di età inferiore a 14 anni e l’attività del genitore non possa essere svolta in modalità agile, allora il lavoratore dipendente, sempre in modo alternativo all’altro genitore potrà per la durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, dell’infezione da COVID-19 del figlio, della quarantena del figlio disposta dall’ASL per contatti a rischio ovunque avvenuti, fruire di un periodo di astensione dal lavoro coperto da un’indennità a carico dell’INPS nella misura del 50% della retribuzione con accredito di contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario fruiti dal 1 gennaio 2021, ricorrendo le condizioni qui indicate possono essere convertiti a domanda in questo congedo straordinario.

Un altro strumento inserito nel Decreto in commento è la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di € 100,00 settimanali.

Il bonus baby-sitting può essere utilizzato nei periodi di sospensione dell’attività didattica del figlio di età inferiore a 14 anni, purchè convivente,  ma anche infezione del figlio o a fronte di una disposizione di periodo di quarantena.

Bisogna prestare attenzione, però, ai soggetti beneficiari. Infatti, l’accesso è riservato alle seguenti categorie di lavoratori:

  • iscritti alla gestione separata INPS;
  • lavoratori autonomi;
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.

Il bonus viene erogato mediante libretto famiglia, oppure direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione a centri estivi o servizi educativi per l’infanzia ma non è compatibile con la fruizione del bonus asilo nido, i due strumenti sono alternativi.

I lavoratori devono però prestare attenzione alle cause di incompatibilità. Infatti, se un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile, fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o questa è sospesa, l'altro genitore non può fruire dell'astensione né tanto meno del bonus baby-sitting.

Francesca Zucconi
Francesca Zucconi

Laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Pavia, inizia la sua attività lavorativa nell’ufficio risorse umane di un’importante azienda. Affascinata dal ruolo percorre l’iter che la porta all’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro e relativa iscrizione all’albo dei Consulenti del Lavoro di Pavia nel 2015. Dal 2018 è Presidente dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Pavia.