WELFARE e CCNL

Welfare contrattuale

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CONTRATTI NAZIONALI DEL LAVORO

La disciplina del Welfare all'interno dei CCNL

Negli ultimi anni alcuni contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL) hanno previsto l’introduzione di misure di Welfare obbligatorie per tutte le aziende del comparto.

Nello specifico, i CCNL in questione hanno fissato un importo Welfare che il datore di lavoro deve obbligatoriamente riconoscere al dipendente nel corso dell’anno attraverso l’acquisto dei beni e servizi previsti dal TUIR.

Metalmeccanico industria

obbligo ad erogare una quota in welfare aziendale di €200,00 annui per dipendente, da mettere a disposizione entro il 1 giugno di ogni anno, spendibili fino al 31 maggio dell’anno successivo.

Unionmeccanica/CONFAPI

obbligo ad erogare una quota in welfare aziendale di €200,00 annui per dipendente, da mettere a disposizione entro il 20 dicembre di ogni anno, spendibili fino al 19 dicembre dell’anno successivo.

Case di cura (personale non medico), centri analisi, poliambulatori, servizi assistenziali, servizi socio sanitari

a partire dal 2018, obbligo ad erogare beni e servizi di Welfare aziendale per un importo pari a €200,00

Orafi e argentieri

obbligo ad erogare una quota in welfare aziendale di €200,00 annui per dipendente, da mettere a disposizione entro il mese di giugno di ogni anno, spendibili fino al 31 maggio dell’anno successivo.

Centro elaborazione dati (CED)

obbligo ad erogare una quota in welfare aziendale di €150,00 annui per dipendente, da mettere a disposizione entro il mese di settembre di ogni anno.

Agenzie Marittime

obbligo ad erogare una quota in welfare aziendale di €60,00 annui per dipendente, da mettere a disposizione entro il 1 luglio di ogni anno.

Trasporto fune

obbligo ad erogare una quota in welfare aziendale di €130,00 annui per dipendente nel 2023 e 2024 e €200,00 nel 2025.

Scuole materne (FISM)

obbligo ad erogare una quota in welfare aziendale di €200,00 annui per dipendente, da mettere a disposizione entro il 2o dicembre di ogni anno, spendibili fino al 19 dicembre dell’anno successivo.

Istituzioni e iniziative di assistenza sociale (UNEBA)

obbligo ad erogare dal 2022 beni e servizi di Welfare aziendale per un importo di €250,00 annui, da erogare entro la vigilia di Natale e da utilizzare entro i 12 mesi successivi.  

Terziario Avanzato - Anpit

obbligo ad erogare una quota in welfare aziendale di €600,00 o €400,00 annui per dipendente in base al livello, da mettere a disposizione entro nel mese di giugno di ogni anno.

Assicurazioni - Personale amministrativo e addetto alla produzione

obbligo ad erogare beni e servizi di Welfare aziendale entro il 31 marzo 2023  per un importo fissato nella misura di €600,00 con riferimento al livello 4-7a classe, da utilizzare nell’anno 2023 da parte del dipendente o dei suoi familiari.

Autorimesse e noleggio automezzi

obbligo ad erogare una quota in welfare aziendale di €250,00 annui per dipendente.

Servizi Ausiliari

obbligo ad erogare una quota welfare variabile in base al livello, da mettere a disposizione in due tranche: metà a giugno e metà a dicembre, da spendere entro 12 mesi dall’erogazione.

Studi professionali e agenzie di assicurazione - Anpit

obbligo ad erogare una quota in welfare aziendale variabile in base al livello di €400,00 o €600,00 annui, da spendere e mettere a disposizione dei lavoratori a seconda di quanto indicato nella contrattazione di secondo livello.

Impianti sportivi e palestre

obbligo ad erogare una quota welfare di €100,00 annui, da mettere a disposizione a partire dal 1 gennaio di ogni anno e da spendere entro il 30 novembre dello stesso.

Turismo, agenzie di viaggio e pubblici esercizi - Anpit, Cisal

obbligo ad erogare una quota in welfare aziendale di €720, €480 o €240 annui per dipendente variabile in base al livello, da mettere a disposizione entro il 31 dicembre di ogni anno, spendibili entro 12 mesi dall’erogazione della somma.

Intersettoriale CIFA

obbligo ad erogare una quota in welfare aziendale di €100,00 annui per dipendente con un’aggiunta di €25,00 per ogni membro del nucleo familiare del dipendente, da mettere a disposizione e spendibili fino secondo quanto stabilito da contrattazione di secondo livello.