L’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sulla determinazione del reddito da lavoro dipendente in forza dell’utilizzazione di prestazioni di welfare aziendale.
L’interpello 311/2021 tratta la gestione delle borse di studio per i familiari dei lavoratori dipendenti e la loro esclusione dal reddito imponibile.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate spiega che le borse di studio oggetto del quesito non vengono erogate al raggiungimento di un risultato di eccellenza, come previsto dalla normativa, ma sono corrisposte con un semplice attestato di frequenza scolastica, promozione o parziale superamento degli esami universitari.
Inoltre, come argomentato dall’Agenzia delle Entrate, l’importo della borsa di studio, abbastanza cospicuo, non è commisurato al raggiungimento di risultati meritevoli rispetto al grado d’istruzione raggiunto.
Tali concessioni, quindi, non potranno beneficiare dell’esenzione sulle somme erogate in quanto non sussistono i requisiti previsti dalla norma consistenti in un’ampia platea di beneficiari e nel raggiungimento di un risultato eccellente.
L’Agenzia delle Entrate afferma poi che l’erogazione in natura non può essere tradotta in un aggiramento dei criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente, criterio di carattere generale che sta alla base delle concessioni di welfare aziendale.
L’erogazione di borse di studio non è da confondere con la possibilità di rimborso totale o parziale delle spese di istruzione a favore dei familiari dei dipendenti (indicati nell’art. 12).
Il comma 2, lettera f- bis del Tuir si riferisce alle spese sostenute dal dipendente in favore dei suoi familiari per specifiche finalità di istruzione.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.28 del 15 giugno 2016, ha indicato i servizi espressamente rimborsabili, definendo i servizi di educazione ed istruzione fruibili dai familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico.
In questo ambito risultano rimborsabili:
- Le tasse sostenute per l’iscrizione agli asili nido per la custodia dei figli;
- Le tasse scolastiche sostenute per l’iscrizione a scuole materne oltre che ai corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria o secondaria di 1° e di 2° grado, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, in Italia o all’estero;
- Le tasse universitarie;
- Le tasse sostenute per l’iscrizione al Conservatorio quando lo stesso è equivalente ad un liceo;
- Servizi di mensa connessi;
- Libri di testo scolastici;
- Iscrizione e soggiorno per centri estivi e invernali;
- Ludoteche;
- Servizio di trasporto scolastico (se incluso nel Piano di Offerta Formativa scolastica, ad esempio scuolabus);
- Spese per gite didattiche e visite d’istruzione (se incluso nel POF);
- Altre iniziative incluse nel POF